Obbligo di PEC per gli amministratori: dal 2025 scatta la comunicazione al Registro
Dal 1/1/25 è entrato in vigore l’obbligo per gli amministratori delle società di comunicare il proprio domicilio digitale (ovvero il proprio indirizzo PEC) al Registro delle Imprese.
MIMIT ha chiarito che la PEC dell’amministratore deve essere differente rispetto a quella della società e che tale obbligo si applica alle società di capitali e di persone, incluse le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica e le società semplici che svolgono attività agricola. Vengono, invece, escluse da tale onere le società semplici tradizionali, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili. Il MIMIT ha, inoltre, precisato che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale personale non riguarda esclusivamente gli amministratori di società costituite dopo il 1.1.2025, ma anche per quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della norma.
Vengono, inoltre, individuati diversi slot temporali per la comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori:
- Per le società di nuova costituzione la comunicazione deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese;
- In caso di nomina di nuovi amministratori o di liquidatori con la pratica di assunzione dell’incarico si dovrà comunicare anche la PEC personale dei soggetti alla Camera di Commercio;
- Per le imprese che hanno già registrato per la società e per gli amministratori la medesima PEC sarà necessario, invece, comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata personale dell’amministratore entro il 30 giugno 2025.