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Comunicazione di lavoro autonomo occasionale: nuovi chiarimenti

     
24 marzo 2022

 l’obbligo in questione come già ampiamente noto interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori che si obbligano  a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L'ispettorato nazionale del lavoro interviene nuovamente indicando:

come soggetti esonerati dall'obbligo comunicativo:

  • Pubbliche amministrazioni e Enti pubblici non economici;
  • gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
  • i liberi professionisti non operanti o organizzati in forma di impresa;
  • le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, che operano senza finalità di lucro.

come attività escluse dall'obbligo:

  • incaricati alla vendita occasionali;
  • procacciatori di affari occasionali;
  • lavoratori dello spettacolo
  • prestazioni di natura intellettuale

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