Comunicazione di lavoro autonomo occasionale: nuovi chiarimenti
24 marzo 2022
l’obbligo in questione come già ampiamente noto interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L'ispettorato nazionale del lavoro interviene nuovamente indicando:
come soggetti esonerati dall'obbligo comunicativo:
- Pubbliche amministrazioni e Enti pubblici non economici;
- gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
- i liberi professionisti non operanti o organizzati in forma di impresa;
- le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, che operano senza finalità di lucro.
come attività escluse dall'obbligo:
- incaricati alla vendita occasionali;
- procacciatori di affari occasionali;
- lavoratori dello spettacolo
- prestazioni di natura intellettuale