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Cartelle esattoriali, nuova proroga per notifiche e pagamenti al 31 gennaio 2021

     
21 gennaio 2021

Cartelle esattoriali, nuova proroga per notifiche e pagamenti al 31 gennaio 2021
Cartelle esattoriali, nuova proroga per notifiche e pagamenti:

Slitta di un mese il termine per la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di accertamento, accanto alla proroga della scadenza dei versamenti relativi alle cartelle già notificate ai contribuenti e degli avvisi esecutivi.

il decreto-ponte approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 dispone l’ulteriore proroga, dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021, dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La sospensione non opera solo per la notifica di nuove cartelle esattoriali o atti della riscossione, ma anche in relazione alla scadenza dei versamenti sospesi relativi a cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi, rinviata al 31 gennaio 2021.

Per effetto di tale rinvio, spiega Palazzo Chigi, la sospensione dei versamenti relativi agli atti di riscossione opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021.

Proroga al 31 gennaio 2021 anche per gli accantonamenti da pignoramenti
Un mese ulteriore di proroga è previsto anche per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’AdER e da altri soggetti titolati, relativi a somme dovute a titolo di stipendio, pensione ed altre indennità.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

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